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MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 27 dicembre 2007
Istituzione dell'area marina protetta denominata "Regno
di Nettuno". (GU n. 85 del 10-4-2008)
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge
31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del
mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394
e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.
36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette
di reperimento e, tra esse, alla lettera u), le Isole di Ischia,
Vivara
e Procida, area marina protetta integrata denominata "Regno
di
Nettuno";
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile
in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite
al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con
il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con
il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione
e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto
alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio
del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette
marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione
del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8,
comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro
della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge
6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
Visto lo studio conoscitivo propedeutico realizzato dalla stazione
zoologica "Anton Dohrn" di Napoli, finalizzato all'istituzione
dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", trasmesso
dal medesimo ente il 12 febbraio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003,
n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art.
2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale
per la protezione della natura le funzioni in
materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative
all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Visti gli esiti della riunione del 27 febbraio 2007, relativamente
alla proposta di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta
"Regno di Nettuno", siglata dai comuni di Barano, Casamicciola
Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida, dalla provincia
di Napoli e dalla regione Campania;
Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area
marina protetta "Regno di Nettuno" svolta dalla Segreteria
tecnica per le aree protette marine;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la
disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza unificata;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni,
le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni
di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle
aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 28 luglio 2005;
Sentiti in merito agli schemi di decreto istitutivo e di regolamento
di disciplina dell'area marina protetta "Regno di Nettuno"
la regione Campania, la provincia di Napoli e i comuni di Barano,
Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana
e Procida;
Visti l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio di gestione
dell'area marina protetta "Regno di Nettuno" costituito
dai comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno,
Serrara Fontana e Procida, trasmesso dal comune di Forio con nota
prot. n. 28192 del 22 novembre 2006;
Visti gli esiti della riunione della Conferenza unificata in sede
tecnica del 4 settembre 2007;
Visto il parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo dell'area
marina protetta "Regno di Nettuno" espresso nella seduta
del 20 settembre 2007, Repertorio atti n. 71/CU, dalla Conferenza
unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze
prot. n. 14144 del 10 ottobre 2007;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione dell'area
marina protetta denominata "Regno di Nettuno";
Decreta:
Art.
1.
Denominazione
1. E' istituita
l'area marina protetta denominata "Regno di Nettuno".
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto, si intende per:
a) "acquacoltura", l'insieme delle pratiche volte alla
produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente
acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto,
del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
b) "ancoraggio", l'insieme delle operazioni per assicurare
la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente
dando fondo all'ancora;
c) "balneazione", l'attivita' esercitata a fine ricreativo
che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata
anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e
guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti
di costa fino alla massima escursione di marea;
d) "immersione subacquea", l'insieme delle attivita' effettuate
con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori),
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento
subacqueo;
e) "monitoraggio", la sorveglianza regolare dell'andamento
dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata
alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
f) "navigazione", il movimento via mare di qualsiasi costruzione
destinata al trasporto per acqua;
g) "ormeggio", l'insieme delle operazioni per assicurare
le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo
o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti,
quale pontile o gavitello;
h) "pesca subacquea", l'attivita' di pesca, sia professionale
sia sportiva, esercitata in immersione;
i) "ripopolamento attivo", l'attivita' di traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica
che e' gia' presente nell'area di rilascio;
j) "zonazione", la suddivisione dell'area marina protetta
in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3.
Finalita'
L'istituzione
dell'area marina protetta "Regno di Nettuno" persegue
la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le
seguenti finalita':
a) la tutela e la valorizzazione, anche attraverso interventi di
recupero ambientale, delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche
e della biodiversita' marina e costiera, anche in riferimento ai
mammiferi marini ed in particolare al Delphinus delphis, incluso
nella Lista Rossa delle specie a rischio di estinzione dell'IUCN;
b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle
conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta,
anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca
scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale,
al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, delle
culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte
delle categorie socialmente sensibili.
Art. 4.
Delimitazione
dell'area marina protetta
1. L'area marina
protetta "Regno di Nettuno", che comprende anche i relativi
territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente
i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica delle carte
n. 009 e n. 010 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata
al presente decreto, del quale costituisce parte
integrante:
Latitudine Longitudine
-- --
A1 40. 45' 88 N 14. 02' 20 E (in costa)
A 40. 45' 88 N 14. 02' 37 E
B 40. 44' 20 N 14. 01' 07 E
C 40. 44' 20 N 14. 00' 00 E
D 40. 41' 10 N 14. 00' 00 E
E 40. 41' 10 N 13. 53' 07 E
F 40. 42' 25 N 13. 50' 90 E
G 40. 42' 60 N 13. 50' 90 E
G1 40. 42' 60 N 13. 51' 10 E (in costa)
H1 40. 43' 40 N 13. 51' 64 E (in costa)
H 40. 43' 40 N 13. 49' 63 E
J 40. 44' 40 N 13. 49' 00 E
K 40. 44' 70 N 13. 49' 00 E
L 40. 45' 40 N 13. 51' 00 E
M 40. 52' 70 N 13. 51' 00 E
N 40. 52' 70 N 13. 53' 50 E
P 40. 45' 80 N 13. 53' 50 E
Q 40. 45' 80 N 13. 55' 60 E
R 40. 45' 40 N 13. 55' 60 E
S 40. 45' 40 N 13. 58' 30 E
T 40. 45' 80 N 13. 59' 43 E
T1 40. 45' 78 N 14. 00' 28 E (in costa)
2. Le coordinate
geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema
geodetico mondiale WGS 84.
Art. 5.
Attivita'
non consentite
1. Nell'area
marina protetta "Regno di Nettuno" non sono consentite
le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente
e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente
a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui al successivo
art. 6, non e' consentita:
a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento
delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le
immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio,
l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica
dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea,
l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b) qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di
esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia
e la pesca;
c) qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento
di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi
mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche
dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica
o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura,
l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni
previste dalla normativa vigente;
e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
f) l'uso di fuochi all'aperto.
Art. 6.
Regolamento
di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone
1. La suddivisione
in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Regno
di Nettuno", delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le
attivita' consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti
espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento
di disciplina delle attivita' consentite, adottato ai sensi dell'art.
19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.
Art. 7.
Gestione
dell'area marina protetta
1. La gestione
dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", ai sensi
dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato
dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive
modifiche, e' affidata provvisoriamente al Consorzio
costituito a tale scopo tra i comuni di Barano, Casamicciola Terme,
Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida. Entro sessanta
giorni, con successivo decreto ministeriale, la gestione viene confermata
al suddetto Consorzio ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate
tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per
l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto
necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area
marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di
cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita'
per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina
protetta "Regno di Nettuno" a cui si deve attenere il
soggetto gestore.
4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed
utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31
luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento
di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui
al successivo art. 8;
c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di segnalazione delle aree marine protette.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto
gestore in merito a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento
di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art.
6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento
di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla
normativa vigente in materia.
Art. 8.
Regolamento
di esecuzione e di organizzazione
1. Entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle
attivita' consentite di cui al precedente art. 6, su proposta dell'Ente
gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il
Regolamento di esecuzione ed organizzazione
dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n.
979 del 1982.
2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente
articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area
marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali
condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina
protetta.
Art. 9.
Commissione
di riserva
1. La Commissione
di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina
protetta "Regno di Nettuno" entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella
gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto
quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo
il proprio parere su:
a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento
di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 11, comma
2;
b) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione
dell'area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive
proposte di aggiornamento;
c) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
d) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
e) gli atti e le procedure comunque incidenti sul-l'area marina
protetta.
Art. 10.
Demanio
marittimo
1. I provvedimenti
relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta
"Regno di Nettuno", anche in riferimento alle opere e
concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa,
sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento
di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalita':
a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti
relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli
richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza
o ricerca scientifica;
b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo
sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti
d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche
dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive;
c) in zona C e in zona D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita'
istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta
"Regno di Nettuno", nel termine di trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'Amministrazione
competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio
marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le
rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in
totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto
all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica
l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale
predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere
al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere
e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta
"Regno di Nettuno", previsti dagli strumenti di programmazione
territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto,
nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera,
sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina
protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area
marina protetta e delle sue finalita' istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di
barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento,
ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge,
progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle
caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle
sue finalita' istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto
gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Art. 11.
Monitoraggio
e aggiornamento
1. Il soggetto
gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali
e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive
emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e su tale base redige annualmente
una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio
previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza
delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione,
la zonazione, i regimi di tutela e le finalita'
istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area
marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie
modifiche al decreto istitutivo e/o al Regolamento di disciplina
delle attivita' consentite di cui all'art. 6.
Art. 12.
Finanziamenti
1. All'onere
derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento
dell'area marina protetta denominata "Regno di Nettuno",
relative all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti
a dare precisa conoscenza della delimitazione, dellazonazione e
della regolamentazione medesima
dell'area marina protetta, nonche' all'individuazione delle strutture
e dei mezzi sia terrestri che marini, si fa fronte con uno stanziamento
pari a 88.651,51, a gravare sul capitolo 1641-3 dell'unita' previsionale
di base 2.1.2.5 "Difesa del mare" dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
2. All'onere derivante dalle spese per l'individuazione delle strutture
e dei mezzi sia terrestri che marini del-l'area marina protetta,
si fa fronte con uno stanziamento pari a Euro 161.348,49, a gravare
sul capitolo 7311-1 dell'unita' previsionale di base 2.2.3.12 "Difesa
del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Successivamente, si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio
finanziario e tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio annualmente
disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, una somma non inferiore
a Euro 130.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta,
a gravare sul capitolo 1646 dell'unita revisionale di base 2.1.2.5
"Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
Art. 13.
Sorveglianza
1. La sorveglianza
nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto
competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella
gestione dell'area.
Art. 14.
Sanzioni
1. Per la violazione
delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento
di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art.
6 dell'area marina protetta "Regno di Nettuno" si applica
quanto previsto dalla vigente normativa.
Roma, 27 dicembre 2007
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 2, foglio n. 97
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