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Via libera del Consorzio a coffe e pesca subacquea nell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno

Da il Golfo.it


Una svolta inaspettata

Via libera del Consorzio a coffe e pesca subacquea nell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno

Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione, in base all’interpretazione letterale del regolamento di disciplina attualmente vigente. Un’opportunità riservata ai soli residenti in zona C. Le richieste dell’Associazione Pesca sportiva. Una disciplina che varia nelle AMP italiane. Il nodo della pesca subacquea. In controtendenza rispetto alla bozza del regolamento di esecuzione inviata al Ministero dell’Ambiente

Isabella Marino | Dalla Redazione - L’argomento era già da qualche tempo oggetto di dibattito e di approfondimento in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione del “Regno di Nettuno”. Oltre ad essere oggetto di iniziative e di richieste mirate da parte di associazioni rappresentative degli appassionati di pesca sportiva. Così, l’altro ieri, l’organo che amministra l’ente gestore ha dato il via libera alle attività di pesca subacquea e con il palamito (più conosciuto come coffa), sia pur ad esclusivo beneficio dei residenti isolani. Un’apertura imprevista, sulla quale non avrebbero scommesso probabilmente neppure i più ottimisti sostenitori dei due tipi di pesca che si ritenevano preclusi fino a ieri. Anche se non vi erano divieti specifici nel regolamento di disciplina vigente. Ed è proprio in base ad esso che il Consiglio ha deciso di rivedere i limiti che erano stati considerati finora vincolanti all’interno della nuova Area Marina Protetta flegrea. La decisione del Consiglio, assunta all’unanimità, riguarda due modalità di pesca diverse, che sono anche oggetto di una disciplina non uniforme nelle altre AMP esistenti. Se, infatti, la pesca subacquea è ovunque vietata, l’uso delle coffe in alcune aree è assolutamente escluso, mentre in altre è consentito a determinate condizioni e con precisi limiti. Si tratta comunque di due tipi di pesca che rientrano nell’ampia categoria della cosiddetta pesca sportiva, con la quale, come specifica anche il regolamento vigente nel “Regno”, si indica “l’attività di pesca esercitata a scopo ricreativo”. E questa definizione ha rappresentato il punto di partenza per arrivare alla nuova interpretazione del regolamento, favorevole all’ammissione di quelle due modalità di prelievo della risorsa ittica anche all’interno del perimetro dell’AMP.

IL REGOLAMENTO PRESO ALLA LETTERA
Il regolamento ministeriale in vigore dal 5 giugno scorso nel “Regno” disciplina complessivamente la pesca sportiva, senza entrare nel merito delle diverse modalità secondo le quali può essere esercitata. Per quanto riguarda le zone A e le zone B no take, che si caratterizzano per una tutela rafforzata rispetto alle “normali” zone B, in esse è tassativamente vietata ogni attività di pesca, sia quella professionale che quella sportiva. Nelle zone B, la pesca sportiva è consentita esclusivamente con lenza e canna ai residenti, previa autorizzazione rilasciata dall’ente gestore. Nella zona C, in cui ricade la gran parte del “Regno”, la pesca sportiva genericamente intesa è consentita ai residenti, mentre può essere esercitata solo con lenza e canna e su autorizzazione dell’ente gestore da parte dei non residenti. Proprio questo esame letterale del regolamento ha consentito al Consiglio di pronunciarsi come ha fatto l’altro ieri. Il regolamento attuale non prevede alcun vincolo o divieto aggiuntivo rispetto agli altri tipi di pesca sportiva per quella effettuata con le coffe e neppure per la pesca subacquea. E se riguardo a quest’ultima è noto che il Ministero dell’Ambiente non è propenso ad ammetterla, tuttavia non ha introdotto alcun divieto specifico nella disciplina varata nell’aprile scorso per il “Regno di Nettuno”. Dunque, da oggi, i soli pescatori sportivi residenti potranno esercitare la pesca subacquea e tornare ad utilizzare i palamiti o coffe all’interno dell’AMP solo nella zona C, mentre nella B potranno continuare a servirsi solo di canna e lenza e con l’autorizzazione dell’ente gestore.

LE RICHIESTE DEI PESCATORI SPORTIVI
La novità farà sicuramente piacere ai pescatori sportivi ischitani che in questi ultimi mesi, riunitisi in associazione, avevano manifestato tutto il loro malcontento nei confronti di una preclusione nei confronti dei palamiti che consideravano penalizzante ed ingiusta. Ancora domenica scorsa su queste pagine era stato pubblicato un intervento anche abbastanza polemico con le scelte adottate fino ad allora dall’ente gestore. Intervento che faceva seguito ad altre iniziative, compresa una petizione che era stata indirizzata in estate all’ente gestore. Nel chiedere che fosse consentita la pesca sportiva con i palamiti, i firmatari proponevano anche i vincoli a cui assoggettare l’esercizio di quel tipo di pesca proprio per garantire che fosse svolta solo a livello dilettantistico, limitando perciò le quantità di prodotto ittico prelevate. In particolare, si suggeriva di prevedere un numero massimo di duecento ami per natante, una dimensione massima degli ami di 2 centimetri e un massimo di 5 chili di pescato per ogni imbarcazione. Da parte sua, il Consiglio nel consentire l’uso del palamito non ha previsto particolari vincoli, a parte la residenza isolana dei pescatori e lo svolgimento dell’attività solo nella zona C. Tuttavia, si tratta di una questione ancora aperta e è possibile che nelle prossime settimane possano essere adottate delle misure che disciplinino meglio l’utilizzo del palamito, secondo un’esigenza che in qualche modo era stata riconosciuta dagli stessi pescatori sportivi. Sul fronte della pesca subacquea, il discorso è più delicato, perché essa è vietata in tutte le AMP italiane. Il Consiglio, nel “liberalizzarla” tenendo conto di quanto consentito dal regolamento attuale, ha immaginato la possibilità di legare all’attività di pesca subacquea svolta nel “Regno” una specifica ricerca scientifica, finalizzata a valutare proprio l’impatto di quel tipo di pesca sportiva in un’Area Marina Protetta. In modo da verificarne la sostenibilità o meno rispetto agli obiettivi che giustificano l’esistenza stessa di un’AMP.

IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
C’è poi da considerare che la decisione dell’altro ieri è posteriore e in controtendenza rispetto a quanto previsto nella bozza del Regolamento di esecuzione e di organizzazione redatta ed approvata dal Consorzio di gestione ed inoltrata già da diverse settimana al Ministero dell’Ambiente, che dovrà esaminarla ed approvarla, eventualmente modificandola, prima di adottarla come è già accaduto con l’atto istitutivo e il regolamento di disciplina. Nel documento partito da Ischia (il regolamento di esecuzione è più dettagliato e ampio di quello di disciplina, che introduce solo i vincoli principali da rispettare) è previsto espressamente un divieto di esercizio della pesca sportiva sia subacquea che con le coffe. Su quest’ultima l’Assemblea dei Sindaci deliberò compatta, con l’eccezione del Comune d’Ischia contrario al divieto. E’ ovvio che alla luce della decisione appena assunta dal Consiglio, con il consenso di tutti i componenti, sarà ora necessario inviare a Roma la richiesta di adeguare il regolamento all’attuale posizione più favorevole a quelle tipologie di pesca. Comunque, la decisione finale sarà sempre del Ministero, visto che il ruolo dell’ente gestore è esclusivamente propositivo. Nell’attesa, i pescatori sportivi isolani potranno continuare a coltivare il loro hobby nella zona C. Senza dimenticare che adesso esiste un’Area Marina Protetta e a tutti è richiesto di agire con oculatezza e massimo rispetto del mare e delle regole che ne favoriscono la tutela.