Primo Team PescaSub di Pozzuoli (Na)


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STATUTO DEL TEAM TRITON


ART. 1 - Viene costituita, in data 09/03/2006 l'Associazione Sportiva di PescaSub con la denominazione " TEAM TRITON " con sede in Pozzuoli (Na).
ART. 2 - L'associazione ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della pesca sportiva nei limiti fissati dai relativi regolamenti, senza fine di lucro e di promuovere iniziative per la difesa e la tutela dell'ambiente.
L'associazione si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni e delle Federazioni Sportive a cui intende affiliarsi. In ogni caso la Società non ha fine di lucro.

ART. 3 -L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) aderente al C.O.N.I. ed ogni socio deve essere iscritto alla F.I.P.S.A.S.
( L'ART.3 Si intende valido al raggiungimento della quota minima di iscritti imposta dalla F.I.P.S.A.S.)
ART. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e da contributi versati dai soci nelle misure che saranno determinate dal consiglio direttivo.
ART. 5 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
ART. 6 - Sono soci effettivi tutti coloro che, previa domanda, verranno accettati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione.
ART. 7 - I soci hanno il dovere di:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali
b) pagare le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo
c) non nuocere al decoro ed alla vita sociale dell'Associazione
d) osservare le disposizioni ed i regolamenti della Federazione sportiva, cui l'Associazione aderisce ( VEDI ARTICOLO 3 )
ART. 8 - I soci hanno il diritto di:
a) frequentare la sede dell'Associazione
b) prendere parte alle competizioni sportive con i colori sociali
c) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione
d) eleggere il Consiglio Direttivo; il diritto al voto è acquisito con la maggiore età, è singolo e non sono previste deleghe
e) candidarsi per il Consiglio Direttivo
f) partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Generali
ART.10 - Il socio che intende dimettersi è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Al dimissionario non verrà rimborsata la quota d'iscrizione dell'anno in corso ne parte di essa.
ART.11 - In caso di gravi violazioni, da parte di un socio, alle norme sociali o sportive il Consiglio Direttivo dopo rimprovero verbale può deliberarne anche l'espulsione. Nei casi che il socio abbia attentato alla vita dell'Associazione, ne comprometta il buon nome, tenga condotta incivile o danneggi volontariamente un consocio l'Associazione avrà il diritto di pretendere dal socio espulso l'eventuale risarcimento dei danni arrecati.
ART.12 - ORGANI dell'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
ART.13 - L'Assemblea Generale dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è di regola convocata dal Presidente dell'Associazione entro il 30 aprile di ogni anno per la relazione sportiva e gestionale, per la presentazione del rendiconto annuale ed ogni 5 (cinque) anni per l'elezione delle cariche sociali.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento:
a) per delibera del Consiglio
b) per iniziativa del Presidente
ART.14 - Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'Assemblea purchè in regola con i versamenti della quota sociale.
ART.15 - Le delibere dell'Assemblea sono valide a maggioranza, se sono presenti o rappresentati almeno il 50% dei soci.
ART.16 - Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci dell'Associazione.
ART:17 - L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.
ART.18 - Tutti i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio che assume le mansioni direttive dal 1° gennaio.
ART.19 - Tutti i consiglieri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, dopo 3 (tre) assenze consecutive decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il mandato in corso.
ART.20 - Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
a) cura l'attuazione di tutte le deliberazioni e norme contenute in questo statuto
b) sottopone all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo statuto
c) accoglie o respinge eventuali proposte, reclami ecc. avanzati dai singoli soci
d) promuove, organizza e gestisce tutte le manifestazioni e delibera la partecipazione alle competizioni sportive
e) provvede all'amministrazione finanziaria dell'associazione e prepara i rendiconti annuali
f) elegge il Presidente, il Segretario.
ART.21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione anche di fronte a terzi.
ART.22 - L'Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti che possano accadere ai soci o a qualsiasi altra persona che venga a trovarsi nella sede sociale o nelle sue pertinenze o che faccia uso delle attrezzature sociali.
ART.23 - E' vietata la distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione, dei fondi, delle riserve o del capitale durante la vita dell'Associazione, salvo i casi in cui le suddette distribuzioni non siano imposte per legge.
ART.24 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità donazioni e legarti;
d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
ART.25 - Qualora si verifichi un'evento ritenuto insanabile per l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei soci. L'eventuale deliberazione di scioglimento è valido con almeno 3/5 dei voti dei presenti o delegati. Deliberato lo scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere messo in liquidazione e l'eventuale residuo sarà elargito in beneficienza, con il parere positivo di un Organo di Controllo non ancora istituito, ad un'altra Associazione con finalità simili o comunque con fini di pubblica utilità.
ART.26 - Il Presidente, con cadenza annuale, convoca e presiede riunioni degli atleti/e nonchè, ove vi siano le condizioni, dei tecnici - tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e dei rappresentanti tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni, per il costante aggiornamento degli atti federali.
ART.27 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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D. PANCOSTA