Pesca
sportiva e attività subacquea
La
normativa riguardante questa materia è costituita principalmente
da un decreto di riferimento, il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 1639 del 2 ottobre 1968 (emanato in esecuzione alla Legge 14.07.65
n° 963) contenente il Regolamento sulla pesca marittima, da
vari regolamenti e da ordinanze delle autorità in ambito
locale.
Queste ultime individuano delle regole che tengono conto delle esigenze
locali; fra questa normativa "minore", ma non d'importanza,
vi sono le "Ordinanze Balneari", emesse annualmente dalle
Capitanerie di porto, nelle quali trovano posto, oltre ai richiami
generali, specifiche direttive locali. Altre fonti normative d'area
da tenere in evidenza sono quelle emanate dalle Regioni a Statuto
Speciale.
È d'assoluta importanza che è il pesca-sportivo od
il subacqueo, prima di intraprendere la propria attività,
s'informi adeguatamente.
Attività
subacquea
Le
unità da diporto possono essere utilizzate come "unità
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo".
Un subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un
galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale
bianca ben visibile a 300 metri.
Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (non obbligatorio),
la bandiera deve essere issata sul mezzo e l'operatore non deve allontanarsi
di oltre un raggio di 50 metri da tale unità.
A meno di norme più restrittive, la pesca subacquea sportiva
è praticabile:
- a
distanza superiore a 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- a
distanza superiore a 100 m dalle reti poste dei pescatori professionisti;
- dal
sorgere al tramonto del sole;
- senza
l'uso d'apparecchi ausiliari di respirazione;
- in
zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata
nei porti e ancoraggi, determinate dal Capo del compartimento marittimo.
Il
pescatore subacqueo, che deve avere l'età minima di 16 anni
per praticare la pesca con fucile subacqueo, non deve:
- attraversare
le zone frequentate dai bagnanti con l'arma subacquea carica;
- raccogliere
corallo, molluschi e crostacei;
- trasportare
il fucile subacqueo armato, sull'unità da diporto.
Per
la sicurezza e la salvaguardia dei pescatori subacquei, è consentito
trasportare sull'unità d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione
dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola
di capacità non superiore a 10 litri, comunque da non utilizzare
per l'esercizio della pesca subacquea.
Pesca
sportiva
Se
non diversamente indicato, la pesca sportiva, da effettuarsi senza
ausilio di fonti luminose e del cui frutto è vietata la vendita,
è consentita con i seguenti attrezzi:
- coppo,
bilancia (di lato non superiore a m. 6);
- giacchio
o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a m. 16;
- lenze
fisse quali canne (massimo 5 per pescatore) a non più di
3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei
ami, lenze per cefalopodi;
- lenze
a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
- nattelli
per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna
per cefalopodi;
- parancali
fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna
unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a
bordo;
- nasse,
massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, a prescindere
dal numero delle persone a bordo;
- rastrelli
da usarsi a piedi;
Il
pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi,
seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di
5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
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